Agcom e diritto d'autore online: 5 cose da sapere
Tibocut , Flickr
Tecnologia

Agcom e diritto d'autore online: 5 cose da sapere

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato la delibera per contrastare le violazioni sul web. Ecco cosa cambia

Tutti d’accordo, un voto unanime in favore del nuovo Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore su internet che entrerà in vigore il 31 marzo 2014. A questa decisione è giunto ieri il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che dopo quasi cinque mesi, riesce a trovare il beneplacito degli stakeholder del settore, superando i punti critici incontranti quest’estate . Proprio delle osservazioni portate avanti in questi mesi il testo tiene conto, per consentire una “proficua interlocuzione con la Commissione europea”. Ma cosa cambia davvero per gli utenti finali? Quali sono i reali rischi per chi carica o fruisce di un contenuto online protetto dal diritto d’autore senza avere la licenza per farlo? Il Regolamento porta con sé alcune nuove definizioni e altre che rimandano a normative vigenti ma in ogni caso correlate alla tutela del diritto d’autore online.

>> IL PARERE POSITIVO DELLA FIEG

Nuovi termini

Vengono introdotte le figure del “gestore del sito internet” e “gestore della pagina internet” che, come previsto dal Decreto Legislativo 70/2003, si affiancano ai soggetti che prestano servizi alle società di informazione. Il testo utilizza, per la prima volta, termini come streaming, downloader, uploader e torrent che, seppur entrati nel gergo comune da un po’, avevano bisogno di essere identificati dal Garante, come parti centrali di tutto il discorso della violazione su internet. Il rischio in questo senso è dietro l’angolo: cosa succederà quando il web si inventerà nuovi termini per indicare metodi e strumenti atti ad aggirare il contenuto a pagamento? In questo l’Autorità dovrà agire in maniera flessibile e snella per mantenere aggiornate le proprie linee guida.

Libertà di comunicazione

Tutelare non vuol dire obbligare a fare, o meno, qualcosa. Il Consiglio ha deliberato un regolamento che intende portare avanti una possibile coesione tra la tutela e la disponibilità delle opere di ingegno in formato multimediale. L’obiettivo di contemplare entrambe le necessità trova attuazione nella decisione di mantenere fuori dalla normativa alcuni soggetti e contesti, come gli utenti finali e le applicazioni peer-to-peer, che non fanno del download o upload di contenuto protetto la loro attività principale in rete, ovvero non vi lucrano. L’Autorità andrà a reprimere solo quelle violazioni perseverate nel tempo e destinate a generare una perdita significativa dell’industria culturale nazionale, come i siti nati ad hoc per ospitare file illeciti o persone che guadagnano da tali attività. Anche in questo caso c’è un forte rischio: “Il dubbio è come mai un'autorità amministrativa debba occuparsi di fattispecie che costituiscono reato e di cui si occupa da tempo e con successo l'autorità giudiziaria – ci dice l’avvocato Marco Scialdone”.

Il Garante sarà uno sceriffo?

Su questo punto l’Autorità è stata chiara fin da principio: “Non agirà d’ufficio, il che esclude che i provider siano chiamati a svolgere attività di monitoraggio della rete”. il dubbio è però lecito: come si verrà a conoscenza delle violazioni se non spulciando tra la marea di siti e forum che nascondo ogni giorno in Italia? “L'Autorità farà quello che la legge adesso le permette di fare – ci dice Stefano Mele, avvocato specializzato in Diritto delle tecnologie, privacy e sicurezza delle informazioni – ovvero identificare, investigare, sanzionare, anche se il termine sceriffo non mi pare quello più corretto. La parola garante è la più corretta”.

Il percorso

Come in precedenza, il titolare di un diritto d’autore che pensa di essere stato danneggiato da un download illegale provvede a contattare l’Autorità Garante che a sua volta avvierà la valutazione della segnalazione. Nel caso in cui venga confermata la violazione del diritto, l’Autorità avvia un contraddittorio con i soggetti coinvolti (prestatori dei servizi - hosting, uploader e gestori della pagina) per cercare di risolvere il tutto nel più breve tempo possibile, al massimo 35 giorni. Solo per i casi più gravi, soprattutto quelli di recidiva e di violazione preponderata nel tempo, i tempi si abbreviano a 12 giorni con una conseguente riduzione del contraddittorio.

Cambio di rotta

Alla luce dei punti precedenti si nota una presa di posizione netta del Garante: scaricare contenuti illegali è comunque sbagliato e, quando non passibile di reato, contribuisce a danneggiare tutto il circus. Bisogna agire per formare le persone sulla necessità del download legale  e  sulla convinzione che per contrastare la pirateria bisogna offrire un’alternativa valida, che tenga conto del supporto di fruizione (un file mp3 invece di un CD o DVD), dei costi minori di produzione e quindi di vendita. “La nostra opera deve essere accompagnata da una serie di azioni positive volte a creare una cultura della legalità nella fruizione online”. Ora la palla passa ai fornitori dei contenuti digitali.

 

I più letti

avatar-icon

Antonino Caffo

Nato un anno prima dell’urlo di Tardelli al Mondiale, dopo una vita passata tra Benevento e Roma torno a Milano nel cui hinterland avevo emesso il primo vagito. Scrivo sul web e per il web da una quindicina di anni, prima per passione poi per lavoro. Giornalista, mi sono formato su temi legati al mondo della tecnologia, social network e hacking. Mi trovate sempre online, se non rispondo starò dormendo, se rispondo e sto dormendo non sono io. "A volte credo che la mia vita sia un continuo susseguirsi di Enigmi" (Guybrush Threepwood, temibile pirata).

Read More